DIRITTO DI FAMIGLIA

30.04.2014 10:12

Le donne dei paesi economicamente progrediti hanno la condizione migliore: le condizioni di vita permettono loro maggiori possibilità di acquisire informazioni, istruzione, di proteggere la loro salute e di scegliere il loro modo di vita. Lo stipendio femminile resta inferiore a quello dell'uomo del 10%, ma anche del 30% e del 40%. A fine secolo le cose cambiano radicalmente, solo quando le donne assumono le loro rivendicazioni collettivamente.

 

Adozione: Il 5 maggio 1983 la legge n. 184 dispone che “l'adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome”. La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore in territorio nazionale o in uno Stato estero aderente alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, oppure un paese col quale l'Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione.

Tale legge regolamenta i requisiti sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo Stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.

I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana sono i seguenti:

  • Gli adottanti devono essere sposati da almeno 3 anni, devono essere idonei a educare e istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto anche con una convivenza pre-matrimoniale.
  • La differenza d'età tra gli adottanti e l'adottato deve essere tra 18 e 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza maggiore ai 45 anni ma non ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottino due o più fratelli insieme o se hanno un altro figlio minorenne.
  • Gli adottanti devono essere idonei a educare e istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti Locali.

Un minore è dichiarato adottabile quando è in stato di abbandono, privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Il minore che è stato affidato ad una comunità di accoglienza è dichiarato adottabile nel caso in cui la famiglia di origine non mantenga stretti contatti con il bambino e un valido rapporto affettivo ed educativo.